Radici profonde
e visioni ambiziose

Whistleblowing

10.6.1 Introduzione

10.6.1/01 Introduzione

L’Unione Europea, con la Direttiva 2019/1937, ha rinnovato la normativa riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblowers in tutti gli Stati Membri. L’Italia ha attuato la Direttiva Europea con il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (di seguito il “Decreto”).
Con l’adozione della presente Policy, la società CASA DI SPEDIZIONI CASARIN SRL ha inteso conformarsi alle suddette prescrizioni normative, nonché agli indirizzi forniti al riguardo da ANAC.

L’obiettivo perseguito è quello di fornire al whistleblowers, ovvero a chi segnala le violazioni, chiare indicazioni operative in merito all’oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. e) del Decreto, la presente policy fornisce quindi informazioni sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

 

10.6.2 Soggetti segnalanti

10.6.2/01 Soggetti segnalanti

Le segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti:

  1. lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori che svolgono:
    • l’attività a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.lgs. n.81/2015);
    • prestazioni occasionali (ai sensi dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, conv. dalla Legge n.96/2017);
  2. i lavoratori autonomi
    • con contratto d’opera (art. 2222 C.c.);
    • con rapporto di collaborazione (di cui all’art. 409 c.p.c.), come i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
    • con rapporto di collaborazione che si concreta in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente;
  3. i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
  4. i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
  5. i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
  6. l’azionista e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Società (ad esempio, componenti del Cda o Odv).

La tutela delle persone segnalanti (art. 7 della presente Policy) si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

  1. quando il rapporto giuridico sopra descritto non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  2. durante il periodo di prova;
  3. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
 

10.6.3 Oggetto della segnalazione e segnalazioni escluse

10.6.3/01 Oggetto della segnalazione e segnalazioni escluse

Possono essere effettuate le seguenti segnalazioni indicate nella seguente tabella:

Numero dipendenti: con 50 o più Con Modello Organizzativo e di Gestione D.lgs. n.231/2001: Si Oggetto della segnalazione:
  • Illeciti indicati nel D.lgs. n. 231/2001 (vedi infra-punto c)
  • Violazioni del Modello (vedi infra-punto c)
  • Illeciti europei e nazionali (vedi infra-punti a) e b) (art. 3, co. 2, lett. b), secondo periodo, D.lgs. n.24/2023)

Più in dettaglio, le violazioni indicate nella tabella precedente possono riguardare:

  1. violazioni di disposizioni nazionali o europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità del prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  2. violazioni di disposizioni europee che consistono in:
    1. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
    2. atti ed omissioni riguardanti il mercato interno;
    3. atti e comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell’Unione nei settori sopra richiamate;
  3. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi e gestione.

Non potranno essere prese in considerazione segnalazioni inerenti esclusivamente:

  • a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
  • ai rapporti individuali di lavoro o collaborazione del segnalante con la Società, ovvero con figure gerarchicamente sovraordinate;
  • ad aspetti della vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l’attività aziendale e/o professionale.

Inoltre, non sono consentite segnalazioni:

  • pretestuose, diffamatorie, calunniose o volte esclusivamente a danneggiare il segnalato;
  • relative a violazioni che il segnalante sa non essere fondate.
 

10.6.4 Canali di segnalazione: interno, esterno, divulgazione pubblica

10.6.4/01 Canale d segnalazione interno

La Società ha istituito un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ricordiamo che si deve procedere innanzitutto alla segnalazione whistleblowing utilizzando il canale interno.

La segnalazione tramite il canale esterno, istituito e gestito da ANAC (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing) , può essere effettuata solo a determinate condizioni e, la divulgazione pubblica a condizioni ancora più rigorose, ferma restando la possibilità di effettuare denunce all’autorità giudiziaria.

10.6.4/02 Ricorso al canale di segnalazione esterno

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

  • Non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
  • La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
10.6.4/03 Divulgazione pubblica

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

  • La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
 

10.6.5 Contenuto e modalità di presentazione delle segnalazioni

10.6.5/01 Condizioni per effettuare le segnalazioni

La segnalazione whistleblowing può essere effettuata qualora ricorrano le seguenti condizioni:

  • quando si hanno informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potranno essere commesse di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, nonché riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni
    e
  • tali informazioni siano apprese, o i sospetti siano sorti, nell’ambito del contesto lavorativo.

Non potranno essere prese in considerazione segnalazioni inerenti esclusivamente:

  • a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
  • ai rapporti individuali di lavoro o collaborazione del segnalante con la Società, ovvero con figure gerarchicamente sovraordinate;
  • ad aspetti della vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l’attività aziendale e/o professionale.

Inoltre, non sono consentite segnalazioni:

  • pretestuose, diffamatorie, calunniose o volte esclusivamente a danneggiare il segnalato;
  • relative a violazioni che il segnalante sa non essere fondate.
10.6.5/02 Contenuti della segnalazione

La segnalazione, a pena di inammissibilità, deve contenere:

  1. i dati identificativi della persona segnalante, nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
  2. la descrizione chiara, completa e circostanziata dei fatti oggetto di segnalazione;
  3. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
  4. le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i ritenuto/i responsabile/i dei fatti segnalati;
  5. l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  6. l’indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
  7. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
  8. nel caso di utilizzo del canale analogico (vd. infra), la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing, ad es. inserendo la dicitura “riservata al gestore della segnalazione“.
10.6.5/03 Modalità di segnalazione

Le segnalazioni whistleblowing possono essere effettuate con le seguenti modalità1:

  1. Chiamando il seguente numero: 0422 – 486721
  2. Su richiesta del segnalante tramite un incontro diretto con il Dott. Antonio Magoga quale referente interno
  3. Attraverso la posta ordinaria2 inserendo la segnalazione in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l’oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all’esterno, la dicitura “riservata al gestore della segnalazione” e indirizzandola a: ODV c/o CASA DI SPEDIZIONI CASARIN SRL – Via Treviso 86, 31059 Zero Branco (TV)3.
10.6.5/04 Segnalazioni anonime

Non verranno prese in considerazione segnalazioni anonime ovvero segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l’identità del segnalante.

10.6.5/05 Trasmissione delle segnalazioni

Le segnalazioni whistleblowing devono essere inviate all’Arch. Francesco Schiavon (quale soggetto esterno), conformemente al canale di segnalazione adottato.
Nel caso di assenza prolungata del ricevente/gestore della segnalazione, viene indicato come suo sostituto il Dott. Antonio Magoga. Peraltro, a quest’ultimo dovranno venir indirizzate le segnalazioni anche nelle ipotesi in cui il gestore della segnalazione versi in stato di conflitto d’interessi ai sensi del successivo punto 7 della presente policy.
Si precisa infine che il ricevimento delle segnalazioni viene sospeso nel periodo di chiusura della Società.

 

10.6.9 Entrata in vigore e modifiche

10.6.9/01 Termini di decorrenza e modifiche

La presente policy entrerà in vigore il 17 Dicembre 2023. Con la sua entrata in vigore tutte le disposizioni in precedenza adottate in materia, in qualsiasi forma comunicate, devono intendersi abrogate, qualora incompatibili o difformi, poiché sostituite dalle presenti.
La Società provvederà alla necessaria pubblicità ed a consegnare copia della policy a ciascun dipendente.
Tutti i dipendenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni motivate alla presente policy; le proposte verranno esaminate dalla Direzione Generale della Società.
La presente policy resta comunque soggetta periodicamente a revisione.

 
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1 Al riguardo, anche alla luce delle LG ANAC, si chiarisce che la scelta della modalità attraverso la quale effettuare la segnalazione tra quella scritta od orale, riguarda il segnalante. Per l’impresa invece è obbligatorio predisporre sia il canale scritto – analogico e/o informatico – che quello orale, dovendo mettere entrambi a disposizione del segnalante.
L’alternatività riguarda, quindi, solo la forma scritta: l’impresa potrà decidere se utilizzare una piattaforma on-line oppure optare per la posta cartacea.
2 Secondo ANAC sia la PEC che la posta elettronica ordinaria non sono considerate modalità idonee
3 La scelta tra piattaforma on-line e modalità analogica/cartacea è una valutazione rimessa alla singola impresa, in funzione di diverse considerazioni riconducibili al contesto, alla dimensione aziendale, alla funzionalità rispetto allo scopo e al livello di sicurezza e riservatezza garantito dalle soluzioni adottate.